Mi è stata richiesta una valutazione economica per la realizzazione degli impianti elettrici relativi a una residenza sanitaria assistita. Dal punto di vista Edile la struttura sarĂ interessata alla ristrutturazione di un intero piano (attico) con cambio di destinazione d’uso (da stenditoi ad uffic)i, gli altri piani della struttura saranno sottoposti ad interventi di adeguamento delle camere di degenza e alcuni locali tecnici.
Gli impianti esistenti sono stati eseguiti prima dell’entrata in vigore del DM 37/08.
Quesiti:
1) Gli impianti sottoposti a modifica necessitano di progetto?
2) La DiCo da rilasciare a fine lavori sarĂ relativa alle sola parte impiantistica sottoposta a modifica (degenze-piano attico e locale impianti idrici)?
3) Per l’impianto esistente basta la DiRi da redigere a carico del Committente ?
4) Come si procede per i quadri elettrici e le linee elettriche non a norma secondo le nuove disposizioni normative, in particolare norma CEI 17/13 e CPR?
5) Nelle opere richieste è stata prevista la realizzazione di nuovo impianto per rivelazione Fumi ed Evac, la progettazione rientra a carico del tecnico incaricato per la prevenzione incendi?
Corrado
1) Certamente!
2) La dichiarazione di conformitĂ si riferisce esclusivamente ai lavori svolti secondo quanto previsto dal decreto 37/08 art. 7 comma 3:
Art. 7. Dichiarazione di conformitĂ
…
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformitĂ , e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalitĂ dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilitĂ tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
3) L’impianto esistente non riguarda il Suo intervento e non è obbligatorio redigere una dichiarazione di rispondenza dedicata.
4) Nelle zone non oggetto di intervento i quadri che non rispettano disposizioni normative successive alla loro installazione hanno tutto il diritto di rimanere al loro posto. I cavi non CPR non devono essere sostituiti.
5) La progettazione dei nuovi sistemi di prevenzione incendi deve essere affidata a professionista abilitato e integrata con la strategia antincendio della struttura.