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E’ stata emanata la circolare della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 28 ottobre 2015 n. 12580 contenente i chiarimenti sul Decreto 19 marzo 2015, con il quale il Ministero dell’Interno ha aggiornato la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. Il documento contiene chiarimenti sulla regola tecnica, in particolare sottolinea che le strutture interessate dal Decreto sono: strutture di ricovero ospedaliero e/o residenziali a ciclo continuativo e/o diurno, con piĂą di 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002; ambulatori, nuovi ed esistenti, con superficie maggiore di 500 mq; strutture sanitarie non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’allegato I del D.P.R. n. 151/2011.

Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza, e per la relativa attuazione, deve essere individuato, dal titolare dell’attivitĂ , un “responsabile tecnico della sicurezza antincendio“; tale figura, deve essere in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011 e può coincidere con altra figura tecnica presente all’interno dell’attivitĂ .
Deve essere previsto, inoltre, un numero di addetti antincendio, determinato con il metodo riportato nello stesso titolo V. Tali addetti antincendio sono distinti in : addetti di compartimento che assicurano il primo intervento immediato e che possono svolgere altre funzioni sanitarie o non; squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell’intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento.

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