Il Decreto Legge n. 133 del 2014 contiene una serie di misure in materia di infrastrutture, edilizia, ambiente, energia, nonchĂ© una serie di misure destinate alle imprese e agli enti territoriali. Il decreto, che è stato sostanzialmente modificato nel corso dell’esame in Commissione, è all’esame dell’Assemblea. Ecco riportate le misure in materia di energia:
L’articolo 22 riguarda l’incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, e mira a facilitare l’accesso per imprese, famiglie e soggetti pubblici a tali contributi (Conto termico). Nell’ambito delle modifiche approvate dalla Commissione è stato previsto l’accesso da parte dei soggetti di edilizia popolare e delle cooperative di abitanti alle categorie di incentivi della Pubblica Amministrazione. Nel corso dell’esame in Commissione è stato inserito l’articolo 22-bis, che interviene sul meccanismo del cd. spalma-incentivi obbligatorio (di cui al DL 91/2014) volto alla riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia, escludendo dall’ambito di applicazione dello stesso gli impianti i cui soggetti responsabili siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, enti locali o scuole.
L’articolo 36 , che è stato integrato nel corso dell’esame in Commissione, esclude dai vincoli del patto di stabilitĂ interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell’occupazione e delle attivitĂ economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonchĂ© per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata.
L’articolo 37 introduce alcune modifiche sulle norme vigenti in materia di infrastrutture di gas naturale, al fine di prevedere che i gasdotti di importazione di gas dall’estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, rivestono carattere di interesse strategico, costituiscono una prioritĂ a carattere nazionale, sono di pubblica utilitĂ , sono indifferibili e urgenti.
L’articolo 38 qualifica le attivitĂ di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attivitĂ di interesse strategico, di pubblica utilitĂ , urgenti e indifferibili. Un’ulteriore modifica attiene all’inserimento delle attivitĂ di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi effettuate sulla terraferma tra i progetti di competenza statale, sottoposti a procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA). Tra le modifiche approvate dalla Commissione si segnala l’introduzione, nelle attivitĂ di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato, del divieto della ricerca e dell’estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari.
L’articolo 39 modifica alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive. Ulteriori disposizioni inserite nel corso dell’esame in Commissione riguardano: l’inclusione, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, anche del rafforzamento della tutela degli ecosistemi terrestri e marini (comma 1-bis dell’articolo 39); la modifica della definizione di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti (articolo 39-bis).